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Posta Elettronica Certificata: Vantaggio o Svantaggio?

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Ormai molti di noi sono forniti di un indirizzo di posta elettronica per scambiare messaggi, infatti anche dai dispositivi mobili possiamo scambiare messaggi elettronici con i nostri interlocutori.
Tuttavia questo tipo di scambio di messaggi non ha alcuna valenza giuridica e può essere facilmente contraffatto.

La posta elettronica certificata (PEC) è un tipo particolare di posta elettronica, utilizzato attualmente in Italia, permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così la prova dell’invio e della consegna. Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.

Per utilizzare il servizio si deve disporre di una casella di PEC presso uno dei gestori autorizzati (un servizio di PEC gratuita era fornito fino a dicembre 2014 dal Governo Italiano, su un dominio specifico, senza firma digitale, ed esclusivamente per comunicazioni tra cittadino e Pubblica Amministrazione e viceversa).

Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

In ogni avviso inviato dai gestori è inserito anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consentirà la riproduzione delle ricevute stesse con lo stesso valore giuridico.

Si legge in giro che anche le multe ora arriveranno per posta certificata. Cerchiamo di capire meglio.

E’ ancora presto per parlare di rivoluzione perché la novità scatta teoricamente dal 1 febbraio, ma non cambierà nulla fino a quando i comandi delle polizia locale non riceveranno le relative circolari da parte del Ministero. A partire dal prossimo mese comunque le notifiche delle multe comminate per infrazioni al codice della strada verranno spedite prioritariamente tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC), strumento che consente di inviare e ricevere tramite mail comunicazioni e documenti con un elevato livello di sicurezza, con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno e che per aziende, appartenenti agli ordini professionali e Partite Iva è già obbligatoria.

Chi riguarda.
Gli automobilisti che possiedono la PEC riceveranno dunque la sanzione per posta elettronica. La novità, prevista dal Decreto Legge numero 69 del 2013, è appena diventata operativa a seguito dell’emanazione da parte del Ministero dell’Interno del Decreto del 18 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio. Ciò consentirà ai cittadini di risparmiare almeno una parte delle spese che si aggiungono alla sanzione da pagare, quelle di notifica, che arrivano talvolta a cifre non trascurabili (20 euro e più). Gli organi di polizia potranno continuare a notificare atti cartacei, ma solo quando risulta impossibile la via telematica certificata. Questo accadrà ancora in molti casi. Attualmente infatti in Italia gli utenti posta certificata secondo l’Agenzia per l’Italia Digitale sarebbero 8,5 milioni. O almeno questo è il numero delle caselle attive. Nel caso di impossibilità di invio tramite PEC per assenza di recapito digitale, per colpa del destinatario o se questa risultasse scaduta, l’amministrazione utilizzerà il metodo postale, quello adoperato sino a oggi, aggiungendone i relativi costi di notifica alla sanzione.

Come funziona.
In caso di contestazione immediata della sanzione, sarà lo stesso guidatore a fornire alle Forze dell’ordine l’indirizzo della sua casella di posta PEC. Nelle altre situazioni l’indirizzo del proprietario del veicolo sarà individuato dalle autorità ricorrendo ai pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche. Per quello che riguarda i termini di pagamento e impugnazione legati alla notifica, è bene precisare che questa si intenderà spedita “nel momento in cui – chiarisce il Decreto – viene generata la ricevuta di accettazione” e si riterrà notificata “nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC”. Indipendentemente, quindi, dal fatto che la mail sia stata vista o letta dall’interessato. La comunicazione elettronica dovrà avere come oggetto la dicitura “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada” e dovrà includere come allegato la copia del verbale, sottoscritta con firma digitale, e la relazione di notifica. Quindi chi ha una PEC valida dovrà prendere l’abitudine di consultarla ogni giorno, per evitare di pagare fuori termine o per poter fruire dello sconto del 30% previsto per chi chiude la partita entro cinque giorni dalla notifica.

Un vantaggio o uno svantaggio per il cittadino comune?

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