Al Consiglio Comunale di venerdì, i sei consiglieri comunali di opposizione Angelo Iannicelli, Cristofaro Salvato, Marisa Natale, Pasquale Chiacchio, Pina Tignola e Salvatore Setola hanno abbandonato l’aula solo dopo aver evidenziato e messo per iscritto che il piano di rientro da debito di 2 milioni di euro è illegittimo, in quanto prevede la vendita a prezzo di mercato di beni destinati alla edilizia residenziale e in quanto i proventi delle vendita (che in ogni caso non può avvenire a prezzo di mercato) non possono essere utilizzati per il ripiano del debito perché prioritariamente destinati al contrasto all’abusivismo, al rafforzamento dell’ ufficio urbanistico e alle opere di manutenzione. I sei consiglieri hanno inoltre sottolineato che l’atto è in contrasto con le sentenze penali della Cassazione che prevede che tali beni possono essere venduti solo per edilizia residenziale sociale. La maggioranza, dopo ore di sospensione del Consiglio Comunale, è stata costretta a votare dal Sindaco che, da fonti bene informate, ha chiesto di approvare gli atti minacciando le dimissioni e lo scioglimento anticipato.
“I sottoscritti Consiglieri Comunali propongono le presenti osservazioni alle proposte di deliberazioni n. 61 e n. 62 del 19 luglio 2019
L’Amministrazione propone di dover ripianare il disavanzo di Amministrazione, negli esercizi 2019-2020-2021 con utilizzo di economie di spese correnti derivanti dalla razionalizzazione delle spese e da alienazione di immobili acquisiti al patrimonio dell’Ente e per l’effetto propone di aggiornare il piano delle alienazioni inserendo due immobili acquisti al patrimonio comunale e destinati alla alienazione i proventi delle quali dovrebbero essere utilizzati per il piano di rientro ai sensi dell’art. 188 D. Lgs. 267/2000
In merito si osserva:
– che gli immobili acquisiti al patrimonio comunale sono stati sottratti al procedimento di demolizione ingiunto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sez. V Esecuzioni Ufficio RE. SA in forza di più delibere di Consiglio Comunale con le quali, in adempimento di un rilievo della Corte di cassazione III sezione penale, a ciascuno di essi è stata impressa la destinazione “ALLOGGIO OGGETTO DI ALIENAZIONE PER EDILZIA RESIDENZIALE SOCIALE (da ultimo delibere Consiglio Comunale n. 18 del 29 marzo 2019; delibera Consiglio Comunale n. 29 del 15 aprile 2019; delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29 marzo 2019);
– che l’art. 1 comma 65 della Legge Regionale n. 5 del 2013 prevede che gli immobili possono essere inseriti o in programmi di valorizzazione e alienati a prezzo di mercato o destinati a edilizia sociale; in detta ipotesi, alternativa all’alienazione a prezzo di mercato, il valore deve essere il doppio del valore dell’edilizia pubblica residenziale al metro quadro;
– che tra gli immobili acquisti al patrimonio, solo essi due si essi sono stati inseriti nel Piano delle alienazioni con un valore determinato senza specificare i coefficienti utilizzati per pervenire all’importo indicato in proposta, partendo dal prezzo unitario, così come analiticamente previsto dal rilevo allegato al decreto del Presidente della Giunta Regionale e ciò in palese e aperta violazione della legge e del regolamento e in contrasto con quanto già trasmesso e comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sez. V esecuzione Ufficio R.E.S.A.
– che, inoltre, per essi è stata prevista la procedura di alienazione ai sensi della delibera n 65 del 2015 che approvava a il regolamento per l’alienazione; ma detto regolamento, all’art. 4 comma 4 prevede espressamente che i beni di cui all’art. 1 comma 65 soggiacciono non a detto regolamento ma allo specifico regolamento con delibera n. 25 n. 21 settembre 2015; ciò nonostante la proposta di delibera prevede illegittimamente che l’alienazione di detti beni avvenga sulla base della delibera n. 65 del 2015, senza tenere conto della deroga in essa contenuta all’art. 4 comma 4;
– che tale ultimo regolamento prevede che i proventi delle alienazioni dei beni acquisti siano destinati prioritariamente a contrasto abusivo, rafforzamento personale ufficio urbanistica e opere di urbanizzazione e pertanto non possono essere utilizzati per il piano di rientro ai sensi dell’art. 188 D. Lgs. 267/2000;
– che, in ogni caso e fermo quanto dedotto, tale regolamento prevede la facoltà per l’aggiudicatario di optare per il pagamento del prezzo in 30 anni, ragion per cui non è prudente e corretto prevedere che gli eventuali proventi siano incassati nel 2019;
SI CHIEDE
Al Collegio dei Revisori dei Conti e al Segretario Comunale di verificare la legittimità formale e sostanziale delle predette proposte di delibere, la loro conformità alla legge e ai regolamenti comunali e se esse possano costituire elusione dell’ordine del Giudice Penale.“
Osservazioni Consiglieri Comunali su Piano di Rientro
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